LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 27-04-1990
REGIONE UMBRIA

Ulteriori integrazioni della LR 25 novembre 1986, nº
43 << Norme per ridurre e controllare il fenomeno del randagismo >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N. 19
del 2 maggio 1990
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

 

ARTICOLO 1

 Istituzione del comitato regionale
per la protezione degli animali.
 1. All' art. 8 della legge regionale 25 novembre 1986,
n. 43, è  aggiunto il seguente:
<< Art.  8/ bis.  - 1.  E' istituito presso la Giunta regionale
il comitato regionale per la protezione degli animali.
  Il comitato è  composto da:
a) uno zoologo od un biologo;
  b) un veterinario dei servizi veterinari della Giunta
regionale;
  c) un funzionario dell' ufficio zootecnia della Giunta
regionale;
  d) un funzionario del servizio programmazione
faunistica della Giunta regionale;
  e) tre rappresentanti designati dalle Associazioni
per la protezione degli animali più  rappresentative, riconosciute
quali persone giuridiche di diritto privato
ed operanti nel territorio regionale.
  2.  Il comitato è  presieduto dal presidente della Giunta
regionale o da un suo delegato.
  3.  Il comitato è  nominato con decreto del Presidente
della Giunta regionale, previa deliberazione della
Giunta regionale, entro novanta giorni dalla sua elezione
e rimane in carica per la durata della legislatura.
  4.  I compiti di segretario del comitato sono svolti da
un funzionario individuato dalla Giunta regionale di
livello non superiore all' VIII qualifica funzionale >>.

 

 

ARTICOLO 2

 Funzioni el comitato regionale.
 1. All' art. 8 della legge regionale 25 novembre 1986,
n. 43, è  aggiunto il seguente:
<< Art.  8/ ter.  - 1.  Il comitato svolte funzioni di consulenza
della Giunta regionale in materia di protezione
degli animali e può  sottoporre a questo scopo, alla
medesima, proposte per la realizzazione di opportune
inizaitive.
  2.  Il comitato esprime pareri sul riconoscimento delle
persone giuridiche preposte alla protezione degli animali.
  3.  Il comitato, su richiesta della Giunta regionale,
può  essere invitato ad esprimere pareri sugli specifici
disegni di legge >>.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto ovvligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione dell' Umbria.
 Data a Perugia, addì  27 aprile 1990